1. All'articolo 49, comma 4, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «testo unico», è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha comunque termine in caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente del consiglio di amministrazione».
1. All'articolo 49 del testo unico, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Se entro sei mesi dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione nessun soggetto nominato presidente ai sensi del comma 5 o del comma 9 ottiene il parere favorevole, a maggioranza dei due terzi, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il consiglio decade e si procede al suo rinnovo entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
5-ter. Fino a quando la nomina del presidente del consiglio di amministrazione non è divenuta efficace ai sensi del comma 5 o del secondo periodo del comma 9, ogni atto esecutivo e di indirizzo proposto dal consigliere anziano, cui sono attribuiti i poteri di coordinamento fra il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, necessita del voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione.
5-quater. Il membro del consiglio di amministrazione nominato presidente ai
1. All'articolo 49, comma 9, terzo periodo, del testo unico le parole: «o di uno o più membri, i nuovi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «ha termine il mandato anche dei restanti membri del consiglio di amministrazione. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri i loro sostituti».